Cari Colleghi,
a seguito della mail trasmessa da EPAP il 19.4.22 inerente le modifiche al regolamento statutario con decorrenza immediata dalla data pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 16.4.22 abbiamo ricevuto da molti di voi lamentele e richieste di chiarimenti.
Vorremmo evidenziare che il contributo integrativo è a carico del committente ai sensi del comma 3 dell’art. 8 del D.Lgs. 10.02.1996, n° 103. Ne deriva che, a prescindere dal contratto, laddove intervenga successivamente una norma di livello regolamentare – come nella fattispecie – che innalzi la percentuale di tale contributo, il committente è tenuto al relativo versamento.
Prendiamo atto del Vs disappunto nella comunicazione tardiva delle suddette modifiche, soprattutto in considerazione del fatto che le stesse hanno avuto una decorrenza immediata e comprendiamo i prevedibili disagi che tale cambiamento sta creando nell’ambito dei contratti in essere con Committenti Privati e PA.
Tuttavia, si ritiene doveroso precisare che le modifiche statutarie in oggetto ed in particolare i termini ed i tempi di adozione sono stati concepiti autonomamente da EPAP, senza alcun coinvolgimento o comunicazione preventiva agli Ordini regionali.
Eventuali chiarimenti è quindi opportuno che vengano indirizzati direttamente all’Ente, all’indirizzo mail dedicato che il Nostro Ente previdenziale ha prontamente messo a disposizione degli iscritti: contributi@epap.it.